Circolari

Circolare ASSOMANOVALANZA

» 09.04.2021

Nella tarda serata del 6 aprile u.s. le principali Organizzazioni Imprenditoriali e Sindacali nazionali hanno condiviso l’allegato Protocollo (Allegato 1), che aggiorna il testo sottoscritto il 14 marzo dello scorso anno, nei primissimi giorni dell’emergenza epidemiologica e poi modificato il successivo 24 aprile.

Come noto, il Protocollo ha valenza di fonte normativa, essendo stato recepito dapprima con il DPCM 22 marzo 2020 (articolo 1, comma 3) e da ultimo con il DPCM 2 marzo 2021 (articolo 4, comma 1). 

Le modifiche intervenute il 6 aprile non comportano particolari novità, e sono per lo più aggiornamenti che recepiscono le prassi, le circolari e le normative in materia intervenute nel frattempo, sostituendo le procedure e i riferimenti adottati un anno fa. 

Assai più innovativo appare invece l’altro Protocollo, sottoscritto contestualmente e dagli stessi soggetti, con cui i sistemi di rappresentanza delle imprese, e dei lavoratori, si pongono come protagonisti attivi e in prima fila nell’ambito del contrasto alla diffusione dell’epidemia, attraverso la messa a disposizione dei luoghi di lavoro come “punti di vaccinazione aggiuntivi” (Allegato 2). 

Di seguito, in sintesi, i principali elementi dei due Protocolli.

Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro 6 aprile 2021.

Il testo del Protocollo è in larghissima parte quello del 24 aprile 2020; le principali modifiche sono così sintetizzabili, per argomento: INFORMAZIONE 

Il testo del 6 aprile aggiunge diversi richiami alle mascherine FFP2 o FFP3 come strumenti di protezione individuale “di tipo superiore” rispetto alle mascherine chirurgiche, laddove necessarie.

MODALITA’ DI INGRESSO IN AZIENDA

Vengono elencate le diverse leggi nel frattempo emanate inerenti le misure a tutela della salute collettiva, dal decreto-legge “Cura Italia” (18/2020 convertito in legge n. 27/2020) in poi.

In relazione al caso del lavoratore positivo al virus e del suo rientro in azienda, si evidenzia la necessità del tampone molecolare negativo (effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio sanitario) successivo ai ventuno giorni dalla contrazione dell’infezione, in ottemperanza alla circolare del Ministero della Salute del 12.10.2020.

Vengono citati i Protocolli specifici di settore per le diverse attività produttive intervenuti nei mesi scorsi come strumenti di prevenzione di affollamento e di situazioni a rischio di contagio.

PULIZIA E SANIFICAZIONE

Si cita la circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22 maggio 2020 come riferimento ai fini della pulizia e sanificazione dei locali e spazi aziendali, oltre che delle postazioni di lavoro.

D.P.I.

Pur in una situazione diversa da quella di inizio pandemia, in cui scarseggiavano le forniture di d.p.i., mascherine incluse, nel Protocollo se ne raccomanda comunque un “utilizzo razionale”.

Si richiama l’obbligo dell’utilizzo di mascherine chirurgiche, o comunque di livello superiore, in tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, sia al chiuso che all’aperto, con l’eccezione delle attività svolte in condizione di isolamento.

ORGANIZZAZIONE AZIENDALE (TRASFERTE)

Sulle trasferte nazionali e internazionali il Protocollo ritiene opportuna una particolare attenzione del datore di lavoro in collaborazione con il Medico Competente e l’RSPP, anche con riguardo all’andamento epidemiologico delle destinazioni.

Nel Protocollo dell’aprile 2020 le trasferte erano, invece, annullate o sospese.

SPOSTAMENTI INTERNI, RIUNIONI, EVENTI INTERNI E FORMAZIONE

Si ritengono consentite le riunioni in presenza solo in casi di necessità e urgenza, con obbligo di uso di mascherina chirurgica o dispositivi di livello superiore.

Per quanto concerne la formazione, come da articolo 25, comma 7, del DPCM 2 marzo 2021, il Protocollo prevede la sospensione di tutti gli eventi interni e delle attività di formazione in aula (salvo deroghe di legge), con l’eccezione degli esami di qualifica dei percorsi di istruzione e formazione professionale oltre che per la formazione in azienda dei lavoratori dell’azienda stessa, quella in materia di salute e sicurezza, tirocini, stage, etc. previa attuazione delle misure di contenimento del rischio.

Rispetto alla precedente versione del Protocollo, è venuta meno, coerentemente con quanto sopra, la previsione secondo cui i ruoli e le funzioni in materia di sicurezza sul lavoro erano mantenute anche in assenza dell’aggiornamento della formazione professionale, per cause di forza maggiore dovute all’emergenza.

SORVEGLIANZA SANITARIA/MEDICO COMPETENTE/RLS

Sul tema, il Protocollo aggiunge diversi passaggi non presenti nella versione precedente.

Alla sorveglianza sanitaria viene attribuito un ruolo primario ai fini del contrasto al COVID in sede aziendale, in quanto misura di prevenzione oltre che informativa e formativa.

Inoltre, il Protocollo fa riferimento alla “sorveglianza sanitaria eccezionale” prevista per i lavoratori fragili in attuazione delle normative intervenute nel frattempo oltre che della circolare congiunta del Ministero del Lavoro e del Ministero della Salute del 4.9.2020.

Diversamente dal precedente Protocollo, è sancito esplicitamente il ruolo del Medico Competente di collaborazione con l’Autorità Sanitaria ai fini dell’individuazione dei “contatti stretti” del lavoratore eventualmente risultante positivo al tampone COVID19.

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Protocollo nazionale per la realizzazione dei piani aziendali finalizzati all’attivazione di punti straordinari di vaccinazione antiSARS-CoV-2/Covid-19 nei luoghi di lavoro 6 aprile 2021.

Con questo documento, invece, gli stessi soggetti (Associazioni Imprenditoriali e Sindacali ma anche Ministeri del Lavoro, della Salute e dello Sviluppo Economico, INAIL e Commissario Straordinario Emergenza COVID) hanno condiviso un percorso mirante alla vaccinazione dei lavoratori nelle aziende.

L’obiettivo è quello di contribuire ad accelerare la vaccinazione di massa, rendendo nel contempo più sicuri gli stessi ambienti di lavoro.

L’incremento dei punti e sedi in cui è possibile vaccinarsi ha una reale utilità, evidentemente, nel presupposto che a partire dalle prossime settimane vi sia ampia disponibilità di vaccini.

I principali elementi del Protocollo sono i seguenti:

  • l’impegno delle aziende riguarda tutti i lavoratori, indipendentemente dalla tipologia contrattuale (punto 1);
  • sono potenzialmente interessate tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori e dalla dimensione (punto 2);
  • i lavoratori saranno vaccinati sulla base del principio della volontarietà, ferma rimanendo una adeguata informazione, al fine di favorire la piena consapevolezza delle scelte dei lavoratori, oltre che alla riservatezza e della sicurezza delle informazioni raccolte, evitando ogni possibile discriminazione di qualsiasi natura (punti 2, 7-9);
  • la fornitura dei vaccini, dei dispositivi per la somministrazione, la messa a disposizione degli strumenti formativi previsti e degli strumenti per la registrazione delle vaccinazioni sono a carico dei servizi sanitari della Regione (punto 6);
  • i costi organizzativi, oltre che quelli per la somministrazione, sono a carico dei datori di lavoro; se eseguite in orario di lavoro, le vaccinazioni sonno equiparate a tutti gli effetti ad orario di lavoro (punti 6 e 15);
  • spetta al Medico Competente fornire le informazioni su vantaggi e rischi connessi alla vaccinazione nonché di assicurare la registrazione delle vaccinazioni eseguite, utilizzando gli strumenti messi a disposizione dai servizi sanitari regionali (punti 9-11);
  • nell’elaborazione dei piani aziendali per la vaccinazione, i datori di lavoro si confronteranno con il Comitato antiCovid costituito ai sensi dei Protocolli 14.3.2020, 24.4.2020 e 6.4.2021 (punto 3);
  • è infine data la possibilità ai datori di lavoro di ricorrere a strutture sanitarie private, con oneri a proprio carico, fatta eccezione per la fornitura dei vaccini che rimane a carico dei servizi sanitari regionali (punti 12-14).

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Il Protocollo contiene dichiarazioni prevalentemente di principio, o comunque elenca in maniera generica e sintetica gli adempimenti, gli obblighi e i principali elementi della vaccinazione nei luoghi di lavoro.

Gli aspetti di dettaglio sono invece in fase di definizione, in queste ore, nell’ambito dei Soggetti Istituzionali interessati (Conferenza Stato Regioni, INAIL, Ministero del Lavoro, Ministero della Salute, Commissario Straordinario Emergenza COVID19 oltre alle rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro) in un documento recante “Indicazioni ad interim per la vaccinazione anti SARS/CoV2/COVID19 nei luoghi di lavoro” citato anche nel Protocollo del 6 aprile.

Secondo prime anticipazioni, il documento entra nel merito degli adempimenti di dettaglio a carico dei datori di lavoro oltre che dei necessari presupposti per l’individuazione dei luoghi di lavoro da valutare idonei alla vaccinazione.

Cordiali saluti.


Documenti allegati

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