Circolari
01/2021/MI
» 11.01.2021
Nella Gazzetta Ufficiale n. 322 del 30 dicembre u.s. è stata pubblicata la legge n. 178/2020 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”.
Come di consueto, la legge di bilancio consta di numerosissimi commi (1.150 solo nell’articolo 1) ed è quindi di difficoltosa lettura e individuazione dei temi di interesse.
Di seguito, si riportano le principali disposizioni in materia di lavoro subordinato privato, ritenute di interesse per le aziende operanti nel settore degli appalti militari e per conto di altri enti pubblici vari, che applicano il CCNL sottoscritto il 25 marzo 2019 tra FISE-Assomanovalanza e le Organizzazioni Sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI-UIL.
Articolo 1, commi 10 e seguenti – Esonero contributivo per nuove assunzioni.
La disposizione in questione riconosce un esonero contributivo fino a un limite di € 6.000/annui per le nuove assunzioni a tempo indeterminato e per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate nel biennio 2021-2022.
Lo sgravio ha durata massima di trentasei mesi (quarantotto per le regioni del Sud Italia) e riguarda i lavoratori che non abbiano compiuto i trentasei anni di età alla data della prima assunzione incentivata.
L'esonero contributivo spetta ai datori di lavoro che non abbiano proceduto, nei sei mesi precedenti l'assunzione, ne' procedano, nei nove mesi successivi alla stessa, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva.
L’esonero è soggetto ad autorizzazione da parte della Commissione UE.
Articolo 1, comma 279 – Contratti a tempo determinato.
Come noto, l’articolo 93 del decreto-legge “Rilancio” n. 34/2020 prevedeva la possibilità, per i contratti a tempo determinato, di essere prorogati o rinnovati senza indicazione della causale, laddove necessaria, in deroga all’articolo 21 del d. lgs. n. 81/2015, inizialmente fino al 30 agosto 2020 e poi (modifica introdotta con il D.L. n. 104/2020) fino al 31 dicembre 2020.
Ora, tale possibilità di derogare alle stringenti disposizioni in materia di rapporti a tempo determinato previste dal “Decreto Dignità” del 2018 è prolungata fino al 31 marzo 2021.
Restano ferme le disposizioni pregresse, secondo cui la proroga o il rinnovo sono possibili per un periodo massimo di dodici mesi, e per una sola volta, ferma restando la durata massima complessiva del contratto che non può superare i trentasei mesi, come previsto dall’articolo 7 del CCNL Assomanovalanza del 25 marzo 2019, come condizione di miglior favore per le aziende rispetto al limite di ventiquattro mesi previsto dalla legge.
Conseguentemente, sarà necessario valutare con attenzione l’ambito di fruibilità della deroga, poiché le aziende che hanno già utilizzato le precedenti disposizioni per prolungare i contratti fino al 30 agosto 2020 o fino al 31 dicembre 2020, non potranno avvalersi di un’ulteriore proroga o rinnovo.
Articolo 1, commi 300 e seguenti – Ammortizzatori sociali con causale COVID19.
La legge prevede la possibilità di ulteriori dodici settimane di ammortizzatori sociali da utilizzare in relazione a riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario a carico del Fondo di Integrazione Salariale - F.I.S. disciplinato dall’articolo 29 del d. lgs. n. 148/2015 (fino al 31 marzo 2021 invece per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria e di cassa integrazione in deroga).
La differenza come noto è legata all’inquadramento previdenziale delle aziende operanti nel settore degli appalti militari e per conto di altri enti pubblici vari: quelle inquadrate nel settore terziario, con almeno cinque dipendenti, avranno accesso alle prestazioni del F.I.S. ai sensi del d. lgs. n. 148/2015.
Le aziende inquadrate industria, con più di quindici dipendenti, avranno invece accesso alla CIG con causale COVID19 per il tramite dell’INPS.
Per tutte le altre aziende (inquadramento industria con meno di sedici dipendenti e inquadramento terziario con meno di cinque dipendenti) si applica la cassa integrazione in deroga con causale COVID19, come disciplinata dall’articolo 22 del decreto-legge n. 18/2020 (Decreto “CuraItalia”) convertito in legge n. 27/2020, come modificato dai diversi interventi legislativi emergenziali del 2020.
Eventuali periodi di integrazione salariale precedentemente richiesti e autorizzati ai sensi delle normative precedenti, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 1° gennaio 2021 sono imputati, ove autorizzati, alle dodici settimane di cui sopra.
Le domande di accesso ai trattamenti devono essere inoltrate all'INPS, a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa.
Articolo 1, commi 306 e seguenti – Esonero contributivo parziale per datori di lavoro che non accedono ad ammortizzatori sociali con causale COVID19.
Prolungato, per le aziende private che non richiedono i trattamenti di integrazione salariale, l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico per ulteriori otto settimane, da fruire entro il 31 marzo 2021.
L’importo di cui poter fruire è nel limite delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all'INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.
Agli stessi datori di lavoro è consentito rinunciare per la frazione di esonero richiesto e non goduto, e contestualmente presentare domanda per accedere ai trattamenti di integrazione salariale.
Come per le analoghe misure previste nei decreti del 2020, il beneficio è subordinato all'autorizzazione della Commissione europea.
Articolo 1, commi 309 e seguenti – Divieto di licenziamenti economici e sospensione delle procedure di licenziamento collettivo.
Resta precluso fino al 31 marzo 2021 l'avvio delle procedure di licenziamento collettivo di cui alla n. 223/1991 nonché la facoltà di recedere per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell'articolo 3 della legge n. 604/1966; restano altresì sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti, avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.
Per le imprese operanti nel settore degli appalti militari e per conto di altri enti pubblici vari, fa eccezione il caso delle cessazioni di appalto, disciplinate come noto nell’articolo 5 del CCNL Assomanovalanza 25 marzo 2019, laddove il personale interessato dal recesso, già impiegato nell'appalto, sia riassunto a seguito di subentro di nuovo appaltatore.
Fanno inoltre eccezioni al divieto generale i licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell'attività dell'impresa; le ipotesi di accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro, limitatamente ai lavoratori che aderiscono al predetto accordo.
Articolo 1, comma 363 – Congedo obbligatorio di paternità per nascita del figlio
La disposizione in questione modifica l’articolo 1, comma 354, della legge n. 232/2016 (Legge di Bilancio 2017) ed amplia a dieci giorni, per l’anno 2021, il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita del figlio.
Confermata anche per il 2021 la norma che consente al padre lavoratore dipendente di astenersi per un periodo ulteriore di un giorno previo accordo con la madre e in sua sostituzione in relazione al periodo di astensione obbligatoria spettante a quest'ultima.
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Il testo integrale della legge di bilancio 2021 è reperibile al seguente link https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&atto.codiceRedazionale=20G00202&elenco30giorni=true .
Cordiali saluti.
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