Circolari

Circolare n. 20/RU Decreto Legge 12 maggio 2012, n.57.

» 23.05.2012

E' stato pubblicato in GU (n. 111 del 14-5-2012) il Decreto Legge 12 maggio 2012, n. 57 (in allegato) che proroga il termine previsto dal Dlgs 81/2008 in tema di autocertificazione della valutazione dei rischi (per le aziende con meno di 10 dipendenti) e fa temporaneamente salve le disposizioni speciali in materia di sicurezza sul lavoro in alcuni ambiti specifici (navi da pesca, lavoro portuale, operazioni a bordo nave, settore ferroviario) fino all’emanazione degli appositi decreti attuativi (ad oggi non ancora perfezionati).

Più in particolare, il Decreto Legge interviene sull’art. 3, comma 3 e sull’art. 29, comma 5 del D.Lgs 81/2008.

Alla base della prima proroga (che segue quella di dodici mesi rispetto agli originali trentasei già disposta dalla legge n. 10/2011) c’è l’esigenza di completare il coordinamento, tra l’altro, della normativa generale di sicurezza prevista dal D.Lgs n. 81/2008 con quella specifica relativa alle navi mercantili da pesca nazionali (D.Lgs n. 271/1999), alle operazioni e servizi portuali, nonchè di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale (D.Lgs n. 272/1999), al lavoro bordo delle navi da pesca (D.Lgs n. 298/1999) ed alle regole tecniche, tra l’altro, del trasporto ferroviario.

In assenza di questa proroga, a decorrere dal 15 maggio 2012 a quei settori si sarebbe applicato integralmente il D.Lgs n. 81/2008, con evidenti ripercussioni negative, in quanto sarebbe venuta meno la relativa regolamentazione speciale.

Per effetto della modifica normativa, venuta meno la scadenza temporale dei 48 mesi dall’entrata in vigore del D.Lgs n. 81/2008, le disposizioni richiamate trovano applicazione fino a che non saranno emanati i decreti di coordinamento tra le diverse normative.

L’altra proroga riguarda l'autocertificazione dell'effettuazione della valutazione dei rischi, per i datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29, comma 5).

Questa modalità avrebbe dovuto essere sostituita dal ricorso alle procedure standardizzate per la valutazione dei rischi, ad oggi non ancora disponibili, in ogni caso non oltre il 30 giugno 2012.

Per effetto della modifica, le aziende che occupano meno di 10 lavoratori potranno ricorrere all’autocertificazione fino al terzo mese successivo rispetto a quando saranno adottate – con decreto interministeriale - le procedure standardizzate e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2012.

Ci riserviamo ulteriori comunicazioni per quanto riguarda la pubblicazione del decreto interministeriale relativo alle procedure standardizzate di valutazione dei rischi. La Commissione consultiva permanente, infatti, ha approvato – nella seduta del 16 maggio – le procedure standardizzate, che dovranno ora essere recepite con decreto interministeriale.

Cordiali saluti.


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