Circolari
p68348MI
» 13.01.2011
Con riferimento alla circolare n. 16/2011 dell’11 gennaio u.s., Confindustria ha informato le Associazioni aderenti al sistema in merito a divergenze interpretative, ancora ufficiose, con il Ministero del Lavoro relativamente a quanto espresso dalla stessa Confederazione e riportato da FISE con la circolare sopra citata.
In particolare, quanto alla disciplina applicabile per il 2011, è stato affermato che, a seguito delle modifiche introdotte dell’art.1, comma 47, della legge n. 220 del 2010 (c.d. legge di stabilità), non è necessario che le somme oggetto del beneficio siano erogate in attuazione di disposizione di contrattazione collettiva di secondo livello, come precedentemente previsto dall’art. 53 del D.L. n. 78/2010; ferma restando la facoltà di concludere accordi sindacali in materia.
Tale interpretazione, che trova concordi anche i primi orientamenti dottrinari in materia, si fondava principalmente su almeno tre considerazioni:
a. atteso che l’art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 utilizza l’espressione “in attuazione dell’art. 53”, il Governo, laddove avesse voluto dare mera attuazione a quella disposizione, avrebbe dovuto limitarsi a provvedere alla determinazione, in via amministrativa, del quantum del sostegno fiscale e contributivo, (così come previsto e disciplinato dal comma 3 dello stesso art. 53).
Per conto, per dare attuazione “all’art. 53, la scelta di ricorrere ad una fonte di rango primario quale la legge, anziché al richiamato strumento regolamentare, manifesta la volontà del legislatore di apportare modificazioni alla disciplina dettata dallo stesso art. 53 del D.L. n. 78/2010;
b. la tecnica legislativa utilizzata (consistente nella proroga, a tutto il 2011, della disciplina dettata dall’art. 5 del d.l. n. 185 del 2008, ossia la disciplina che ha regolato la materia negli anni 2009 e 2010), lasciava intendere, ancora una volta, che la volontà legislativa fosse quella di prorogare, tout court, la disciplina antecedente, che non prevede la necessità di concludere accordi sindacali per accedere ai benefici della detassazione;
c. infine, il fatto che nella disciplina dettata dall’art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 sia stata inserita la disposizione relativa all’innalzamento del limite reddituale per l’accesso al beneficio (fino a 40.000 Euro), laddove questa modifica era già stata inserita nell’art. 53, faceva definitivamente intendere che la disciplina dettata dall’art. 1, comma 47, della legge n. 220/2010 aveva una propria autonomia e non era interpretabile come una mera “attuazione” del disposto dell’art. 53.
Pertanto, stante la rilevanza della questione, Confindustria ha immediatamente chiesto che il Ministero del Lavoro e l'Agenzia delle Entrate chiariscano formalmente quale interpretazione ritengono corretta.
In attesa dei necessari chiarimenti, ed in assenza degli accordi di cui all'art. 53, comma 1, del d.l. n. 78/2010, risulta dunque consigliabile sospendere l’applicazione del beneficio.
E' evidente che tale cautela potrà essere rivista non appena saranno stati forniti i chiarimenti richiesti.
Cordiali saluti.
Responsabile Area Lavoro e Sicurezza
Giancarlo Cipullo
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