Circolari

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» 03.10.2007

 Facendo seguito alle precedenti circolari nn. 230 e 235 del 2007 in relazione a quanto in oggetto nonché alle numerose richieste di chiarimenti in merito ai contenuti del tesserino di riconoscimento, ed alle indicazioni che detto tesserino deve obbligatoriamente contenere, si precisa quanto segue.

Sulla base di approfondimenti avviati in Confindustria nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro tecnico, e tenuto conto degli orientamenti che dovrebbero essere formalmente confermati nei prossimi giorni da Confindustria si ritiene utile anticipare in proposito alle aziende delle prime indicazioni, sia pure ufficiose, in attesa di comunicazioni ufficiali sul tema da parte dei competenti uffici ministeriali.

E’ noto come, con l’articolo 6 della legge n. 123/2007, il Legislatore abbia espressamente inteso estendere a tutti i settori quanto già stabilito con il cosiddetto “Decreto Bersani” (Legge n. 248/2006 – Articolo 36 bis) per il settore dell’edilizia, relativamente al tesserino di riconoscimento. L’articolo 36bis, terzo comma, era stato successivamente oggetto di chiarimenti con la circolare del Ministero del Lavoro n. 29/2006, la quale definiva elementi necessari per il contenuto obbligatorio del tesserino:

  • fotografia del lavoratore; 
  • nome e cognome;
  • data di nascita;
  • nome o ragione sociale dell’impresa datrice di lavoro.    

In tale premessa, ed in attesa di aggiornare tempestivamente le aziende non appena saranno emanate indicazioni ufficiali da parte del Ministero del Lavoro, si porgono i migliori saluti.

Il Presidente
R.Carlo Noto La Diega
       


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