Circolari

p59006TE

» 30.01.2007

Con la Circolare n.1/E del 19 c.m., l’Agenzia delle Entrate ha fornito gli attesi primi chiarimenti in merito alle più importanti ed innovative disposizioni fiscali introdotte dal Collegato alla Finanziaria 2007 (D.L. n.262 del 2/10/2006, convertito in Legge 24/11/06, n. 286) riguardanti, tra l’altro, le nuove misure sull’auto aziendale (cfr. ns. circolare n.12 del 12/1/2007).

Tra le numerose precisazioni indicate nel testo della Circolare, si segnalano, in particolare, quelle relative alla deducibilità delle spese per gli autoveicoli nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo, d'impresa e per l'utilizzo dei veicoli da parte dei lavoratori dipendenti.

L’Agenzia, precisato che il concetto di vetture che costituiscono beni strumentali, per le quali è ancora stabilita la deducibilità integrale, è limitato ai mezzi senza i quali l’impresa non potrebbe svolgere l’attività (come nel caso del noleggio o delle scuole guida), ha ricordato che il valore del fringe benefit per i dipendenti derivante dall’uso promiscuo di autoveicoli, motocicli e ciclomotori è aumentato dal 30 al 50% dell’importo corrispondente al percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri desumibile dalle tabelle ACI.

Come indicato nella ns. circolare n.12/2007, in riferimento alla modifica apportata dalla recente Legge Finanziaria che ha soppresso la discussa retroattività, tale disposizione entra in vigore dal 1 gennaio del 2007 e non più dal 1/1/2006.

In relazione ai quesiti posti da varie associate che, in vigenza del regime retroattivo, avessero applicato le precedenti disposizioni (con aumento del fringe benefit dal 1 gennaio 2006) e, pertanto, trattenuto ai dipendenti importi rilevatisi eccedenti, riteniamo possibile l’effettuazione del conguaglio entro il prossimo 28 febbraio, come stabilito dall’art. 23, 3° comma del DPR n. 600/1973.

Su tale particolare aspetto, segnaliamo che l’INPS con messaggio n. 1888 del 19 c.m. ha espressamente chiarito che le aziende che avessero versato contributi relativi al valore dell’auto aziendale per importi -in relazione al sopravvenuto rinvio dell’operatività della norma- risultati superiori a quanto dovuto, potranno effettuare il conguaglio previdenziale con la denuncia del mese di febbraio.

L’operazione andrà effettuata portando in detrazione dalla retribuzione imponibile del mese il maggior importo assoggettato a retribuzione relativo al valore dell’auto aziendale (quadro B/C del modelo DM 10/2 codice “Dooo”).

Cordiali saluti.

Il Direttore
Francesco Tiriolo

Allegati:

Agenzia delle Entrate: Circolare n.1/E del 19 gennaio 2007
http://dt.finanze.it/doctrib/PDF/Documento.pdf?Request=0&DocumentID=14200000120070119AENN40000000891500&Info=2,0,1

INPS: messaggio n. 1888 del 19 gennaio 2007
http://www.inps.it/bussola/VisualizzaDoc.aspx?sVirtualURL=/messaggi/Messaggio%20numero%201888%20del%2019-01-2007.htm&iIDDalPortale=


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