Circolari
p58638GH
» 28.11.2006
Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
Circolari recenti
p67301GH
Ritardo nei pagamenti – Determina dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2010.
30.07.2010 Leggi tuttoPagina 236 di 307 pagine ‹ First < 234 235 236 237 238 > Last › Pagina precedente Pagina successiva