Circolari

p58638GH

» 28.11.2006

Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.

Cordiali saluti.


Il Direttore
Francesco Tiriolo


Circolari recenti

p69759GH

Ritardo nei pagamenti - Consiglio di Stato sentenza n. 4867/2011.

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p69720MI

Detassazione - Sottoscrizione accordo Confindustria - CGIL, CISL, UIL 8 marzo 2011.

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p68684RU

Statuto delle imprese. Norme per la tutela della libertà d’impresa.

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