Circolari
p58638GH
» 28.11.2006
Si segnala la recente decisioni n. 1369 del 26 ottobre 2006 emessa dal TAR Lombardia, sezione staccata di Brescia, disponibile a richiesta (g.gherardelli@fise.org), che ha affermato che la rinuncia integrale agli interessi di mora costituisce una clausola vessatoria ai sensi dell’art. 1341, comma 2, codice civile, e gravemente iniqua, perché vanifica senza giustificazioni oggettive gli strumenti dissuasivi adottati a livello comunitario contro i ritardi nei pagamenti ed espone le imprese a rilevanti oneri finanziari e organizzativi e al rischio di insolvenza. Vi è infatti, rileva il TAR, una palese sproporzione tra il vantaggio economico riconosciuto all’Amministrazione e il sacrificio imposto ai creditori.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.
La clausola deve pertanto essere considerata nulla e come tale è irrilevante ai fini della partecipazione alla gara.
Cordiali saluti.
Il Direttore
Francesco Tiriolo
Circolari recenti
Circolare 86/2016
Informativa periodica ASSONIME - Circolare n. 26 del 5.12.2016.
05.12.2016 Leggi tuttoCirolare 85/2016
Informativa periodica ASSONIME - Circolare n. 25 del 28.11.2016.
01.12.2016 Leggi tuttoCircolare 84/2016
Collocamento mirato – Novità previste dal d. lgs. n. 151/2015 dal 1° gennaio 2017.
21.11.2016 Leggi tuttoPagina 42 di 307 pagine ‹ First < 40 41 42 43 44 > Last › Pagina precedente Pagina successiva