Circolari

Circolare 002/2019

» 12.02.2019

Si comunica che ASSONIME ha pubblicato la Circolare n. 4 del 11 febbraio 2019, avente ad oggetto: La legge di bilancio 2019: novità in tema di dichiarazione non finanziaria”

Con la legge di bilancio 2019 è stato ampliato il contenuto informativo delle dichiarazioni non finanziarie disciplinate dal decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254.

Il decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 2541 (commentato nella circolare ASSONIME n. 13 del 2017) ha imposto, a società quotate, banche e imprese di assicurazione (nonché di riassicurazione) di grandi dimensioni, l’obbligo di redigere e pubblicare una dichiarazione, di natura individuale o consolidata, che contenga una serie di informazioni relative ai temi socio-ambientali.

In particolare, si prevede, tra l’altro, l’obbligo di fornire, nella misura necessaria ad assicurare la comprensione dell’attività d’impresa, del suo andamento, dei suoi risultati e dell’impatto da essa prodotta, una descrizione: a) del modello aziendale di gestione ed organizzazione delle attività dell’impresa, anche con riferimento alla gestione dei temi socio-ambientali; b) delle politiche praticate dall’impresa, comprese quelle di dovuta diligenza, e dei risultati conseguiti tramite di esse; c) dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai suddetti temi, i quali derivano dalle attività dell’impresa, dai suoi prodotti, servizi o rapporti commerciali, incluse, ove rilevanti, le catene di fornitura e subappalto.

Con la legge di bilancio 2019, si è ampliato il novero delle informazioni da fornire nella dichiarazione non finanziaria in tema di rischi.

L’art. 1, comma 1073, della predetta legge di bilancio 2019 ha infatti novellato l’art. 3, comma 1, lett. c), del d. lgs. n. 254/2016, prevedendo che la descrizione dei principali rischi, generati o subiti, connessi ai temi non finanziari comprenda anche le loro modalità di gestione.

La circolare n. 4 ASSONIME intende analizzare i due principali punti interpretativi della nuova disciplina: a) l’esatta definizione del nuovo perimetro informativo; b) l’esercizio sociale a partire dal quale la previsione normativa trova applicazione.

Chi fosse interessato ad approfondire il tema trattato, può rivolgersi agli uffici di FISE nella persona di Antonella Russo (a.russo@fise.org).

Distinti saluti.


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