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Circolare 002/2018

» 16.01.2018

Come noto, l'articolo 4, comma 24, lettera a) della legge “Fornero” (legge 28 giugno 2012, n. 92) introdusse in via sperimentale il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente, da fruire entro i cinque mesi dalla nascita (o dall’adozione/affidamento) del figlio per gli anni 2013, 2014 e 2015, poi reiterato per il 2016 con l'articolo 1, comma 205, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

 

Infine, la legge di bilancio 2017 (art. 1, comma 354, legge n, 232/2016) lo ha disciplinato per gli anni 2017 e 2018, aumentandone il numero per il 2018 da due a quattro giorni, usufruibili anche in via non continuativa (ma non frazionabili ad ore, secondo le istruzioni dell’INPS).

 

Inoltre, sempre per l'anno 2018, il padre lavoratore dipendente può astenersi per un periodo ulteriore di un giorno, previo accordo con la madre e in sua sostituzione, in relazione al periodo di astensione  obbligatoria  spettante  a quest'ultima (la quale in tal caso anticiperebbe di un giorno il termine finale del congedo di maternità).

 

Per i giorni di congedo obbligatorio, nonché per l’eventuale giorno di congedo facoltativo di cui al precedente comma, il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera a carico dell’INPS nella misura del 100% della retribuzione.

 


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