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Circolare 11/2017

» 03.03.2017

La legge 27 febbraio 2017 n. 19 di conversione del DL 244/2016 (c.d. Milleproroghe) sposta al 12 ottobre 2017, quindi di altri 6 mesi, l’obbligo di cui all’oggetto, inizialmente previsto a partire dal 12 aprile prossimo.

L’obbligodi denunciare all’INAIL, ai fini statistici, anche gli infortuni con prognosi fino a tre giorni, infatti, doveva entrare in vigore dal 12 aprile 2017, esattamente sei mesi dopo l’entrata in vigore del provvedimento istitutivo del SINP (12 ottobre 2016) , così come previsto all’art. 18, comma 1-bis del D. Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza).

Ai sensi della proroga inserita nella suddetta legge di conversione, pertanto, per i datori di lavoro scatta dal 12 ottobre 2017 l’obbligo di comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite al SINP, entro le 48 ore dalla ricezione del certificato medico, i dati e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (escluso quello dell’evento).

Ai fini statistici e assicurativi, l’obbligo di denuncia degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza superiore ai tre giorni, si considera assolto attraverso la denuncia (sempre per via telematica) di cui all’art. 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.

Sarà l’INAIL stesso a caricare nel Sistema Informativo SINP i dati e le informazioni relativi a tutti gli infortuni sul lavoro.


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