Circolari
Circolare 54/2016
» 10.05.2016
Con l’entrata in vigore il 15 aprile scorso dell’art. 17-quinquies, comma 1, del DL 18/2016, convertito nella Legge 49/2016, è stata fornita un’interpretazione autentica dell’art. 202, comma 1, primo e secondo periodo, del CDS, in materia di pagamento in misura ridotta.
Nel caso di violazione della normativa del CDS, il trasgressore può pagare, entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo edittale previsto dalla disposizione violata, oppure, fermo restando i casi in cui non è consentito tale pagamento (confisca del veicolo e sospensione della patente), il trasgressore può beneficiare anche di uno sconto del 30% qualora il pagamento venga effettuato entro 5 giorni dalla contestazione o notificazione medesima.
In tale contesto, la sanzione potrebbe essere pagata in contanti direttamente presso l’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore o a mezzo di versamento in conto corrente postale oppure, se l’amministrazione lo prevede, con conto corrente bancario o con strumenti di pagamento elettronico.
L’utilizzo di strumenti elettronici di pagamento, come il bonifico postale o bancario, comporta che la data di disposizione dell’ordine di bonifico e la data di effettivo accredito non coincidano; infatti, l’accredito avviene successivamente alla scadenza dei termini (60 gg. o 5 gg.).
L’articolato sopra enunciato interviene, mediante un’interpretazione autentica, a stabilire che “per i pagamenti diversi da quelli in contanti o tramite conto corrente postale, l'effetto liberatorio del pagamento si produce se l'accredito a favore dell'amministrazione avviene entro due giorni dalla data di scadenza del pagamento”. Tale disposizione supera le precedenti linee interpretative fornite dal Ministero dell’Interno.
Da ciò si desume che:
- se il trasgressore ha optato per lo sconto del 30%, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 7° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione);
- se il trasgressore ha effettuato il pagamento della somma pari al minimo edittale previsto dalla norma violata, l’effetto liberatorio si ha qualora l’accredito a favore dell’amministrazione avvenga entro il 62° giorno dalla data di scadenza del pagamento (data di contestazione o di notificazione).
Distinti saluti.
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