Circolari

Circolare 11/2016

» 21.01.2016

Con il messaggio n. 162 del 15 gennaio c.m.(allegato 1) l’INPS ha fornito le modalità di recupero dello sgravio in oggetto.

I datori di lavoro ammessi potranno a tal fine utilizzare i nuovi codici causale, differenti in ragione della tipologia contrattuale (aziendale/territoriale) ed indicati nel messaggio.

All’atto del conguaglio dello sgravio, il datore di lavoro avrà cura di restituire al lavoratore la quota di beneficio di sua competenza.

Per la restituzione di eventuali somme fruite in eccedenza rispetto alle quote di beneficio spettanti, le aziende potranno utilizzare il previsto codice causale “M964” .

Tutte le operazioni sopra descritte dovranno essere effettuate entro il giorno 16 del terzo mese successivo a quello di pubblicazione del messaggio, in applicazione della nota deliberazione n. 5 del Consiglio di amministrazione dell’Istituto del 26/3/1993, approvata con D.M. 7/10/1993.

Distinti saluti.


Documenti allegati

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Ritardo nei pagamenti – Determina dell’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici n. 4 del 7 luglio 2010.

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