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DL Milleproghe: stop alla “tassa sui licenziamenti” nei cambio appalto
“Dal DL Milleproroghe finalmente lo stop a un paradosso, contenuto nella Legge Fornero, che da gennaio 2016 rischia di colpire pesantemente gran parte delle imprese di servizi”.
E’ questo il commento della FISE all’inserimento nel testo del Decreto Legge appena licenziato dal Senato dell’emendamento che proroga al 31 dicembre 2016 l’esclusione dal versamento del “contributo di licenziamento” per le imprese che operano in regime di appalto e che applicano la clausola sociale di assorbimento del personale.
La questione riguarda l’articolo 2, comma 34, della cosiddetta “Legge Fornero” (92/2012) che ha introdotto a carico delle imprese il contributo sul licenziamento (un importo variabile da 489.95 € a 1.469,85 € per lavoratore, a seconda dell’anzianità maturata), senza prendere in debita considerazione quei settori in cui già esiste una clausola sociale a tutela dei lavoratori che prevede, nei casi di cambio appalto, che tutto il personale impiegato venga riassorbito dall’azienda subentrante.
In sostanza, dal 1° gennaio 2016 l’impresa che cessa lo svolgimento di un servizio in appalto deve versare tale contributo all’INPS, anche se i lavoratori licenziati vengono immediatamente assunti dall’impresa nuova aggiudicatrice della gara.
“Come espresso più volte dai rappresentanti dell’Associazione nei contatti istituzionali”, si legge nella nota FISE, “si tratta di un controsenso che potrebbe mettere a serio rischio di sopravvivenza molte aziende di servizi non in grado di sopportare tali ingiustificati costi”.
Ora l’inserimento di uno specifico emendamento nel DL Milleproroghe potrebbe ripristinare la situazione prorogando fino al 31 dicembre 2016 l’esclusione dei casi di passaggio di appalto dal pagamento del contributo di licenziamento. Tale principio, condiviso anche dalle rappresentanze sindacali dei settori interessati, è stato, inoltre, recentemente ribadito ed ampliato dal Ministero del Lavoro con l’interpello n. 12/2015, che stabilisce: “La disposizione citata vale, dunque, ad esonerare i datori di lavoro dal pagamento del contributo addizionale ASpI per l’estinzione dei rapporti di lavoro cui non consegue uno stato di disoccupazione in ragione della contestuale riassunzione del personale da parte dell’impresa subentrante”.
La nuova proroga, prospettata dall’emendamento, non comporta alcun costo a carico dello Stato, non essendoci indennità di disoccupazione da erogare; inoltre, tali modalità operative di passaggio del personale, tipiche delle imprese che operano in regime di appalto in settori ad alta intensità di manodopera, comportano che queste aziende non beneficino degli sgravi e degli incentivi destinati alle nuove assunzioni, determinando ulteriore risparmio a favore dello Stato.
» 05.02.2016Recenti
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